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Rifiuta la proposta del mediatore: condannato alle spese.

  • Autore: InMediaLex
  • 17 apr, 2018

Testo integrale della sentenza del Tribunale di Verona

TRIBUNALE DI VERONA
SENTENZA
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Giudice Unico del Tribunale di Verona, sezione III Civile, Dott. Massimo Vaccari definitivamente
pronunziando nella causa civile di grado promossa con atto di citazione notificato in data 1 agosto
2013 da
T. I. rappresentato e difeso dagli avv.ti G. L. e Z. R. presso il cui studio, sito in Verona, L.ge Rubele
è elettivamente domiciliato;
ATTORE
contro
B. rappresentato e difeso dall'avv. S. N., con indirizzo R. L. rappresentata e difesa dall'avv. F. S.,
con indirizzo rappresentati e difesi dall'avv. B. G.;
CONVENUTI
Dichiarato estinto il rapporto processuale tra attore e i convenuti S. e L. P. con ordinanza del 7
maggio 2015
MOTIVI DELLA DECISIONE
T. I. ha convenuto in giudizio davanti a questo tribunale i soggetti di cui in epigrafe per sentirli
condannare al pagamento in proprio favore della somma di euro 31.460,00 comprensiva di iva a
titolo di provvigione per l'attività di intermediazione che ha assunto di aver svolto nel loro
interesse tra il settembre del 2008 e il luglio 2010 e che aveva consentito al B. e alla R. di alienare ai
signori P. un compendio agricolo sito nel comune di Povegliano Veronese e meglio descritto in atto
di citazione. I convenuti si sono costituiti (i P. mediante il medesimo difensore e il B. e la R.
mediante altro difensore) resistendo alla domanda attorea e chiedendone il rigetto.
Nel corso del giudizio è stato dichiarato estinto il rapporto processuale tra l'attore e i convenuti P.
a seguito di rinuncia agli atti da parte del primo accettata dai secondi.
Ciò detto con riguardo agli assunti delle parti, la domanda del T. nei confronti del B. e della R. è
infondata e va rigettata alla luce delle concordi risultanze istruttorie, a lui tutte univocamente
sfavorevoli. Infatti, nessuno dei testi che sono stati sentiti su sua richiesta ha confermato i capitoli
di prova sui quali era stato chiamato a deporre. Inoltre, hanno avuto esito totalmente negativo per
l'attore sia l'interpello della R. e del B. che il giuramento decisorio deferito all'udienza di
discussione del 3 febbraio 2017 nei confronti dei due convenuti.
Venendo alla regolamentazione delle spese di lite esse vanno poste a carico dell'attore in
applicazione del principio della soccombenza.
Ai fini di tale valutazione occorre tenere presente che, all'esito del procedimento di mediazione
demandato da questo giudice con l'ordinanza del 20 novembre 2014, i convenuti R. e B. avevano
formulato una proposta conciliativa che prevedeva il pagamento in favore dell'attore della somma
di euro 10.000 onnicomprensiva e che il T. ha rifiutato, evidentemente sulla base di una prognosi
di esito per lui favorevole del giudizio, cosa che poi non è avvenuta, come detto.
Orbene alla luce di tale iter è evidente come la prosecuzione del giudizio dopo l'esperimento della
mediazione sia addebitata senza dubbio all'attore che pertanto deve farsi carico delle spese
relative.
Alla liquidazione delle somme spettanti a titolo di compenso si procede come in dispositivo sulla
base del d.m. 55/2014. In particolare il compenso per le fasi di studio ed introduttiva può essere
determinato assumendo a riferimento i corrispondenti valori medi di liquidazione previsti dal
succitato regolamento per le quattro fasi in cui si è articolato il giudizio ed è pertanto pari ad euro
7.254,00, per ciascuno dei convenuti, somma che va aumentata di euro 1153,40 ex art. 4, comma 2,
d.m. 55/2014 (aumento del 20% del compenso dovuto per le fasi di studio e introduttiva, oltre ad
euro 600,00, per la partecipazione a due udienze, stante la necessità per il B. e la R. di difendersi nei
confronti anche degli altri due convenuti per i quali è stato poi dichiarato estinto il rapporto
processuale).
Ai convenuti spetta anche il rimborso delle spese generali nella misura massima consentita del 15
% dell'importo riconosciuto a titol0o di compenso.
Ciascuno dei convenuti va peraltro condannato al pagamento a favore della entrata del bilancio
dello Stato della somma di euro 660,00, atteso che essi non hanno partecipato al procedimento di
mediazione, come già detto, senza addurre nessuna giustificazione di tale loro scelta.
P.Q.M.
Il Giudice unico del Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando ogni diversa ragione ed
eccezione disattesa e respinta, rigetta la domanda attorea e per l'effetto condanna I. T. a rifondere
ai convenuti B. e R. le spese del presente giudizio che liquida nella somma di euro 8.407,40, oltre
rimborso spese generali nella misura del 15 % del compenso, Iva, se dovuta, e Cpa, in favore di
ciascuno dei predetti.
Visto l'art. 8, comma 4 bis, d.lgs 28/2010 condanna G. B. e L. R. a corrispondere alla entrata del
bilancio dello Stato la somma di euro 660,00 ciascuno.
Verona 27/06/2017
il Giudice Dott. Massimo Vaccari
Autore: InMediaLex 27 apr, 2018
Vengono stabiliti dei compensi certi per le procedure di mediazione, che vanno da 60 euro per la fase di attivazione di un procedimento fino a 1.100 euro di valore a 3.195 euro per la definizione positiva di una controversia con valore di 260.000,01 euro.
Autore: InMediaLex 26 apr, 2018
La mediazione si conferma il migliore strumento alternativo di risoluzione delle controversie civili e commerciali.
Autore: InMediaLex 20 apr, 2018
Tribunale, Roma, sez. VIII, sentenza 04/11/2017 n° 20690
Autore: InMediaLex 19 apr, 2018
Molto spesso il giudice pone un termine temporale per attivare una domanda presso un organismo, ma trattandosi di un metodo alternativo al giudizio la mediazione non è soggetta alle norme del c.c. che normano la decorrenza dei termini.
Autore: InMediaLex 18 apr, 2018
Così si è espresso il Giudice Dott. Fabrizio Pasquale del Tribunale di Vasto.
Autore: InMediaLex 09 apr, 2018
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Autore: InMediaLex 03 apr, 2018
Nei giorni 15 - 17 - 18 del mese di maggio 2018 presso le sale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata avrà luogo un corso di aggiornamento in materia di mediazione civile e commerciale.
Autore: Avv. Ida Santalucia 07 feb, 2018

La Corte, osservando dapprima che a norma dell’art. 5, comma 2, d.lgs n. 28/2010 anche il giudice dell’appello può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione, anche a prescindere dallo svolgimento della mediazione obbligatoria in primo grado, nell’ordinanza in commenta rammenta alle parti che per poter ritenere avverata la condizione di procedibilità della domanda giudiziale è necessaria la loro presenza personale.

Sulla presenza personale specifica che non potrà limitarsi ad una comparizione meramente formale, difatti la mancata o irrituale partecipazione senza giustificato motivo alla mediazione, obbligatoria o demandata dal giudice, incide sulla procedibilità della domanda proposta con l’atto di appello e può comportare la condanna al versamento quale sanzione di un somma corrispondente all’importo del contributo unificato.

Il Collegio napoletano infine, in un ottica di diffusione della cultura della mediazione e di sfoltimento del contenzioso, al fine di incentivare ulteriormente le parti a compiere un reale tentativo conciliativo, onera quest’ultime di informare la Corte dell’esito del procedimento mediante nota, da depositare unitamente a copia del verbale di mediazione almeno 30 giorni prima della successiva udienza, nella quale le parti potranno finanche relazionare circa la loro eventuale proposta conciliativa, così da consentire di valutare la condotta processuale ai sensi degli artt. 91 comma 1 e 96 comma 3 c.p.c.

Un siffatto provvedimento, in alcuni tratti audace, conferma la primaria importanza attribuita dalla giurisprudenza all’istituto della mediazione come strumento che, ove utilizzato in modo effettivo, può essere efficace per il miglioramento del sistema giudiziario.

Autore: Avv. Ida Santalucia 06 feb, 2018
Nella condanna alle spese processuali sono da ricomprendersi anche le spese di mediazione in quanto esborsi (art. 91 c.p.c.) e devono essere pertanto rimborsate dalla parte soccombente.
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